Legge 1 Marzo 1975

 

Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.

La camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato; il presidente della repubblica promulga la seguente legge:

titolo I
Finalità,programmazione e mezzi di prevenzione

1. ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagliincendi, sono predisposti, nel termine di centottanta giorni dall'entrata invigore della presente legge,piani regionali ed interregionali,articolati per province o per aree territoriali omogenee. I piani elaborati dagli organi competenti delle regioni avvalendosi delpersonale tecnico del corpo forestale dello stato e di intesa con il corpodei vigili del fuoco, sentite le comunità montane, sono coordinati ed approvati dal ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il ministro per l'interno e con il ministro per i beni culturali e ambientali,entro sessanta giorni dalla loro presentazione. In caso di mancata predisposizione e presentazione del piano, entro il predetto termine, il ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedervi.

2. I piani, sottoposti a revisione periodica, con le procedure di cui al secondo comma del precedente articolo 1, contengono elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, indicandola consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, stabiliscono tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, dettano norme per la rilevazione dei sinistri prevedono un piano organico di ricostituzione forestale. Le norme della presente legge e le relative sanzioni si applicano a tutti i terreni boscati, anche se non sottoposti al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923,n.3267, purché compresi nei piani di cui al precedente articolo 1 .

3. Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

a) la graduale sostituzione nelle aree a clima caldo arido, sia nel caso diboschi distrutti da incendi, sia in quelli minacciati, con essenze meno combustibili di quelle precedentemente impiegate nei rimboschimenti;

b) l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;

c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;

e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;

f) le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;

g) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione fissi e mobili;

h) i mezzi di trasporto necessari;

i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

l) la formazione e l'addestramento nei singoli comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento ivi compresi i vigili volontari del fuoco, le cui prestazioni in occasione di incendi boschivi saranno compensate secondo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo 7 della presente legge;

m) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.

Le opere ed i mezzi di cui sopra, se contemplati nei piani di cui all'articolo 1 , sono a totale carico dello stato. Per le opere di prevenzione e per le attrezzature di cui alle lettere a),c),d),e),f),g),h) ed m) qualora non siano contemplate nei piani, è concesso un contributo fino al 75 per cento della spesa. i contributi di cui al precedente comma sono erogati dalle regioni.

4. Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione delle regioni interessate e dell'istituto geografico militare, provvede entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge alla pubblicazione della carta forestale d'Italia in scala 1:50.000,da servire di base per la compilazione di carte tematiche a carattere scientifico e pratico. il contenuto e le indicazioni delle carte tematiche a carattere scientifico sono stabiliti con proprio decreto dal ministro per l'agricoltura e le foreste. il ministero dell'agricoltura e delle foreste cura l'aggiornamento periodico della cartografia di cui al presente articolo.

5. Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, per mezzo del corpo forestale dello stato, costituisce il servizio antincendi boschivo, articolato in uno o più centri operativi mediante gruppi meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego. Per le attrezzature speciali e gli aeromobili, di cui allo articolo 3 lettera i),il ministero dell'agricoltura e delle foreste può ricorrere al noleggio, all'affitto o a particolari convenzioni con imprese pubbliche o private.

6. E' istituito, nell'ambito del ministero dell'agricoltura e delle foreste, un ufficio per lo studio e la difesa dei boschi dagli incendi. Il ministero dell'agricoltura e delle foreste in collaborazione con i ministeri interessati e con le regioni provvede all'elaborazione ed attuazione di un piano nazionale per l'educazione civica e la propaganda per la prevenzione degli incendi boschivi e per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale.

titolo II
Difesa e ricostituzione del patrimonio boschivo

7. In esecuzione dei piani elaborati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, l'avvistamento, lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi sono, in prima istanza, compito delle autorità locali competenti e precisamente delle stazioni forestali, delle stazioni dei carabinieri e dei comuni. esse sono congiuntamente tenute:

a) a dare immediata comunicazione dell'incendio e del suo andamento oltreché al prefetto, all'organo forestale competente;

b) alla immediata mobilitazione delle apposite squadre di volontari previamente organizzate, come indicato alla lettera l) dello articolo 3;

c) alla razionale utilizzazione delle opere localmente predisposte in base all'articolo 3.

l'organo forestale competente curerà l'immediato invio di propri tecnici, i quali, qualora l'incendio abbia assunto o minacci di assumere caratteri tali da non poter essere circoscritto e spento con le sole forze a disposizione degli organi locali, dirigono e coordinano gli interventi, chiedendo la collaborazione dei vigili del fuoco, l'intervento dello speciale servizio predisposto ai sensi dell'articolo 5 e l'intervento delle forze armate. In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco o quella di salvataggio di persone o di cose, a chi e' stato chiamato a partecipare all'opera di spegnimento o e' intervenuto volontariamente e ai suoi aventi causasi applicano le norme relative agli infortuni sul lavoro di cui al titolo i del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965,n.1124. Alle persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento di cui ai commi precedenti è corrisposto, per le prestazioni effettuate, un compenso orario determinato in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle provinciali per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali. Il compenso grava sul bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste. Al personale del corpo forestale dello stato, per i compiti connessi con l'applicazione della presente legge, compete un'indennità di rischio, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.

8. Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco provvedono le regioni con finanziamenti a totale carico dello stato. Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennità al proprietario.

titolo III
Divieti e sanzioni

9. Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio è maggiore, le amministrazioni regionali, avvalendosi dei propri organi, del personale del corpo forestale dello stato, nonché delle associazioni per la protezione della natura, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave pericolosità. La comunicazione e' data anche ai comandi militari i quali, nella esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi. Ad integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre1923, n.3267 e relative norme regolamentari, durante il periodo di grave pericolosità, è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio. nelle zone boscate, comprese nei piani di cui all'articolo 1 della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

10. Ferme restando le norme previste dagli articoli 423 e 449 del codice penale, costituiscono reato contravvenzionale anche indipendentemente dai casi previsti dalla presente legge, le infrazioni alla legge forestale 30 dicembre1923, n.3267 ,e sono punite con ammenda ai sensi degli articoli 24, 26, 54 e 135e con le aggravanti di cui agli articoli 27 e 28 della stessa legge forestale e con applicazione delle norme del titolo i capo vi ,del regolamento 16 maggio 1926, n.1126. Le ammende di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 1923, n.3267 ,sono ulteriormente elevate di quaranta volte dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 12 luglio 1961,n.603 .tali ammende sono ulteriormente elevate nel minimo a l.100.000 e nel massimo a l.500.000 per ogni decara o frazione di decara per la inosservanza del divieto di cui al quarto comma dello articolo 9 . Per la conciliazione delle suddette contravvenzioni si osservano le altre norme della legge forestale e del relativo regolamento. Nel caso di violazione dell'ultimo comma dell'articolo 9,ferme restando le sanzioni di carattere penale ed amministrativo, su proposta dell'ispettore forestale, competente per territorio, l'autorità giudiziaria dispone, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva, il ripristino, entro sei mesi, dello stato dei luoghi da eseguirsi a cura e spesa del trasgressore in solido con il proprietario o il possessore. Trascorso il termine predetto, in caso di inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti dall'autorità forestale e le relative spese sono anticipate dallo stato con diritto di rivalsa, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dello articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.3267.

11. Per le trasgressioni ai divieti di cui al terzo comma dell'articolo 9,effettuate durante il periodo di grave pericolosità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a l.20.000 e non superiore a l.200.000. le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre1967, n.950 ,e relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a l.20.000 e nel massimo a l.200.000. tutte le somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della presente legge e della legge 9 ottobre 1967, n.950 ,verranno imputate su apposito capitolo da istituire nel bilancio di ciascuna regione. i pagamenti delle predette somme anziché all'ufficio del registro saranno effettuati alla regione, anche a mezzo di conto corrente postale. nel caso di mancato pagamento l'esecuzione forzata sui beni dell'obbligato sarà promossa dalla regione che è tenuta ad intervenire con propri legali nei giudizi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative suddette.

per il resto si osservano le procedure previste dalla legge 9 ottobre1967,n.950 .

titolo IV
Disposizioni finali

12. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è autorizzata per un quinquennio, a partire dall'anno finanziario 1975,la spesa di lire 1.000 milioni, per l'anno finanziario 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno dei successivi quattro anni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

la spesa prevista verrà cosi' ripartita:

a) lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 1 e delle carte di cui allo articolo 4;

b) lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, per la realizzazione delle iniziative, delle opere e l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature previsti nell'articolo 3, di cui: lire 250 milioni per l'esercizio finanziario1975 e lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al1979 da ripartire fra le regioni, lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per le spese di mano d'opera di cui al quinto comma dello articolo 7e per la speciale indennità di rischio di cui al sesto comma dell'articolo stesso;

d) lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per il funzionamento del servizio antincendi boschivo di cui all' articolo 5 e dello ufficio dic ui all'articolo 6;

e) lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per gli interventi previsti nell'articolo 8 ,da ripartirsi fra le regioni in ragione delle superfici boscate distrutte o danneggiate dal fuoco e da ricostituire;

f) lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per l'anticipo delle spese di ripristino di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

Le somme non utilizzate nell'anno per cui sono state stanziate possono essere utilizzate negli anni successivi. all'onere di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno medesimo. il ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

13. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere approvato il relativo regolamento.

14. Restano comunque ferme tutte le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, in ordine alle quali provvedono con propri atti legislativi.

15. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica. la presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

data a Roma, addì 1 marzo 1975

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