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Referendum 29 marzo 2020. Agevolazioni di viaggio per gli elettori

In occasione della consultazione referendaria del 29 marzo 2020, gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto, come di seguito sinteticamente riepilogate.

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI

A) La società Trenitalia S.p.A. applicherà le condizioni di cui alla “Disciplina per i viaggi degli elettori” allegata all’Ordine di servizio n. 31/2012 dell’11 aprile 2012, e successive modifiche, consultabile sul sito www.trenitalia.com, nella sezione “Informazioni”. 

Per i viaggi degli elettori è previsto il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali e del 70% sul prezzo base per tutti i treni del servizio nazionale (Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette.  Le riduzioni sono applicabili per la 2^ classe e per il livello di servizio Standard. 

Per gli elettori residenti in Italia, il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto verrà effettuato dalle biglietterie ed agenzie di viaggio Trenitalia, dietro esibizione da parte del viaggiatore della tessera elettorale. Gli stessi elettori residenti in Italia, se sprovvisti della tessera elettorale, potranno produrre una dichiarazione sostitutiva. 

Per gli elettori residenti all’estero, l’emissione dei biglietti dovrà avvenire previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, ove in loro possesso, della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.

In ogni caso gli elettori, per poter usufruire delle agevolazioni, dovranno esibire nel viaggio di ritorno la tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione. 

Gli elettori dovranno altresì esibire, sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno, idoneo documento di riconoscimento. 

I biglietti, con l’agevolazione per gli elettori, possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell’arco temporale di venti giorni a ridosso del giorno di votazione. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest’ultimo escluso). Pertanto, il viaggio di andata può essere effettuato dal 20 marzo e quello di ritorno non oltre l’8 aprile 2020.

B) La società Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. applicherà la Convenzione in essere e estenderà l’acquisto dei biglietti agevolati al canale web, tramite il sito www.italotreno.it, mentre la modifica dei biglietti acquistati con tariffa agevolata sarà possibile solo contattando Italo Assistenza al n. 892020 (numero a tariffazione speciale). Le agevolazioni sono applicabili ai soli viaggi effettuati sul territorio nazionale.

Gli elettori potranno acquistare i biglietti ferroviari per viaggi da effettuarsi verso la località della propria sede elettorale di iscrizione o comunque verso località limitrofe o utili a raggiungere tale località, con una riduzione pari al 60% sul prezzo al pubblico.

L’agevolazione potrà applicarsi esclusivamente ai biglietti ferroviari di andata e ritorno acquistati per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le offerte Flex ed Economy.

Gli elettori, per poter usufruire dell’agevolazione, dovranno esibire al personale addetto al controllo a bordo del treno:

  • nel viaggio di andata, unitamente ad un valido documento di identità, la propria tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località della propria sede elettorale di iscrizione, al fine di esercitare il diritto di voto;
  • nel viaggio di ritorno, unitamente ad un valido documento di identità, la propria tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione.

I biglietti agevolati potranno essere utilizzati esclusivamente, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il giorno della consultazione elettorale (questo compreso) e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno della consultazione stessa (questo escluso).

I biglietti agevolati devono essere nominativi e potranno essere acquistati, di norma, solo per viaggi di andata e ritorno.

Altre informazioni sono disponibili sul sito web www.italotreno.it.

C) La Società Trenord s.r.l., operante in Lombardia, applicherà le agevolazioni sul prezzo dei biglietti ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti nel territorio nazionale o all’estero che si recheranno nella località sede elettorale di iscrizione al fine di esercitare il diritto di voto. Tali agevolazioni sono applicabili ai soli viaggi effettuati a tariffa regionale.

Per i viaggi degli elettori è previsto il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali. In tutti i casi le riduzioni sono applicabili per la 2^ classe.

Gli elettori, per poter usufruire dell’agevolazione, dovranno esibire al personale addetto al controllo, sia presso le biglietterie di stazione che a bordo treno, la tessera elettorale e il documento di riconoscimento. Gli elettori residenti in Italia, se sprovvisti della tessera elettorale, potranno produrre una dichiarazione sostitutiva.

Per gli elettori residenti all’estero, l’emissione dei biglietti dovrà avvenire previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, ove in loro possesso, della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.

In ogni caso gli elettori, per poter usufruire delle agevolazioni, dovranno esibire nel viaggio di ritorno la tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione.

I biglietti emessi in favore degli elettori residenti in Italia hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni, che decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (questo escluso), pertanto il viaggio di andata può essere effettuato dal 20 marzo e quello di ritorno non oltre l‘8 aprile 2020.

Per gli elettori provenienti dall’estero, il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura.

Altre informazioni sono disponibili sul sito www.trenord.it.


AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI VIA MARE

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato disposizioni alla Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a (che effettua il servizio pubblico di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti) e alla Società Navigazione Siciliana S.c.p.A. di applicare, per gli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione, la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola “tariffa ordinaria”; nel caso di elettori cha abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la “tariffa residenti”, ad eccezione dei casi in cui la tariffa “elettori” risultasse più vantaggiosa. 

L’agevolazione viene accordata dietro presentazione della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell’ufficio di sezione.


AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI

L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.) ha reso noto che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo “aperto” agli elettori italiani residenti all’estero sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale sia per quello di ritorno.

La validità dell’agevolazione avrà inizio, per il viaggio di andata, dalle ore 22,00 del quinto giorno precedente quello della consultazione e, per quello di rientro, dal giorno d’inizio delle operazioni di voto fino alle ore 22,00 del quinto giorno successivo.

L’elettore, per poter usufruire dell’agevolazione, dovrà esibire, per il viaggio di andata, la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviatagli dal Comune di iscrizione elettorale o l’attestazione rilasciata dal Consolato della località di residenza e, per il viaggio di ritorno, la tessera elettorale opportunamente vidimata dal presidente del seggio dove è avvenuta la votazione.


ALTRE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO DI ALCUNE CATEGORIE DI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO

Si rammenta altresì che, in occasione della consultazione referendaria del 29 marzo 2020, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n.459 (art.20, comma 1-bis, introdotto dall’art.2, comma 37, lettera f, della legge 6 maggio 2015, n.52), e del d.P.R. 2 aprile 2003, n.104 (art.22), gli elettori residenti negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l’esercizio del voto per corrispondenza avranno diritto, presentando apposita istanza alla competente autorità consolare, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio, ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda  classe per il trasporto ferroviario o marittimo oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.


3 Marzo 2020

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